Ott 7

Le novità della manovra d’agosto 2011

Le novità della ‘manovra di ferragosto’.

Con la pubblicazione della Legge 14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.
RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI
È prevista la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013. Tale riduzione è applicabile alle agevolazioni riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.) ma non sarà applicata in tale modalità “generalizzata” se entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti.
In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (compresa l’accisa).
ADDIZIONALI IRPEF
A decorrere dal 2012 le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare o ridurre l’aliquota dell’addizionale IRPEF di base. L’incremento graduale non potrà essere superiore allo 0,5% per il 2012 e 2013; all’1,1% per il 2014; al 2,1% per il 2015.
I Comuni possono deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota complessiva pari allo 0,8%. Qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011, le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012.
RICORRENZA FESTIVITA’
A decorrere dal 2012 un apposito Decreto fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “Festività laiche” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Non potranno essere oggetto di “spostamento” la festa della Liberazione (25.4), la festa del Lavoro (1.5) e la festa nazionale della Repubblica (2.6).
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Per il triennio 2011-2013 è prevista l’introduzione del c.d. “contributo di solidarietà” in misura pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000.
Tale contributo di solidarietà costituisce onere deducibile.
Con un apposito Decreto saranno individuate le modalità attuative della nuova disposizione e in futuro potrà essere prevista la proroga del contributo per gli anni successivi al 2013.
ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 21%
L’aliquota IVA ordinaria è stata incrementata dal 20% al 21% a decorrere dal 17.9.2011.
Inoltre, per i corrispettivi certificati con scontrino/ricevuta fiscale, è previsto che lo scorporo dell’imposta ai fini delle liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il metodo matematico (divisione per 121) e non più anche il metodo “delle percentuali di scorporo”.
Al fine di individuare a quali operazioni va applicata la nuova aliquota IVA è necessario verificare il momento di effettuazione dell’operazione, secondo i criteri dettati dall’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, stipula dell’atto per i beni immobili, ecc.).
LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE
È stata disposta la riduzione a € 2.500 del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011). Di conseguenza:
a) il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500;
b) gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011.
È esclusa l’applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13.8-31.8.2011 relative all’uso del contante nel nuovo limite di € 2.500.
OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITA’
Se, nei confronti dei soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, sia contestate nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati
RECUPERO SOMME CONDONO 2002 E ALLUNGAMENTO TERMINI ACCERTAMENTO
Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi del condono 2002 è previsto il recupero delle somme dichiarate e non versate, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.
In particolare è disposto l’avvio di ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, entro il 31.12.2011 e l’applicazione della sanzione pari al 50% di tali somme in caso di omesso pagamento entro il 31.12.2011. In tal caso, inoltre, la posizione di detti contribuenti relativa a tutti i periodi d’imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento sarà sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF.
Inoltre, per i soggetti che hanno aderito al condono 2002, i termini di accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno.
DETRAZIONE IRPEF 36%
È previsto che in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione ancora spettante per i periodi d’imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all’acquirente.
TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN
È fissata al 20% l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR e ai ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
In particolare, gli utili / plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.
ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
Per poter beneficare del c.d. “premio di congruità” in base al quale sono preclusi dall’accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è necessario soddisfare un’ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l’anno precedente a quello interessato.
Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.
IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO
È prevista l’applicazione dell’imposta di bollo del 2% dell’importo di denaro trasferito all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziarie.
Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da cittadini UE; verso Stati UE; da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
TASSAZIONE UTILI COOPERATIVE
È previsto l’innalzamento della misura degli utili netti annuali delle coop a mutualità prevalente da assoggettare a tassazione, che pertanto risulta ora fissata al 40% (anziché 30%) per la generalità delle cooperative; al 65% (anziché 55%) per le cooperative di consumo.
Rimane ferma al 20% la misura degli utili netti tassabili in capo alle cooperative agricole e della piccola pesca.
Per tutte le coop (a mutualità prevalente e non) è altresì previsto che gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%.
SOCIETÀ DI COMODO
Nei confronti delle c.d. “società di comodo” è previsto l’innalzamento dell’aliquota IRES del 10,50% che passa quindi dal 27,50% al 38%.
La nuova aliquota trova applicazione dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
È stata introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti per essere qualificata di comodo, la società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata comunque “non operativa” a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta.
In presenza delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Tale presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio, presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni e per l’anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo.
BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE
Per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore è disposto che:
a) costituisce “reddito diverso” in capo al socio / familiare utilizzatore “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa …”;
b) se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d’impresa;
c) l’impresa concedente ovvero il socio / familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. In mancanza di tale comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni.
LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI
È previsto che l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla “elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo” sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari.
SERVIZI SUL LITORALE CON RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE
È stato disposto l’obbligo per gli stabilimenti balneari di rilasciare ricevuta / scontrino fiscale per le prestazioni rese, quali, ad esempio, il noleggio di ombrelloni e lettini.
SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA
Sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie:
a) in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici il limite è di € 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati
b) per la dichiarazione infedele il limite è di € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati
c) in caso di omessa dichiarazione il limite è di € 30.000 di imposta evasa.
RIDUZIONE SANZIONI PER PAGAMENTI NON IN CONTANTI
Le sanzioni connesse con le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi / compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività e che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta.
ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA
È previsto che possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia solo i soggetti passivi IVA che: a) sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno; b) dimostrano una effettiva operatività; c) attestano la regolarità dei versamenti IVA.
RESTITUZIONE C.D. “BONUS BEBÈ”
È previsto che non si applicano sanzioni penali e amministrative ai soggetti che hanno beneficiato del c.d. “bonus bebè” (€ 1.000 per ogni figlio nato/adottato nel 2005 e/o nel 2006) pur non soddisfando la condizione reddituale (reddito familiare 2004 e/o 2005 non superiore a € 50.000) qualora restituiscano le somme indebitamente percepite entro il 16.12.2011.

(riproduzione vietata)

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