Dic 6

Le novità della finanziaria 2012 (l. di stabilità).

È stata pubblicata la Legge 12.11.2011, n. 183, c.d. “Legge di stabilità 2012”, contenente alcune novità di natura contabile, fiscale, previdenziale e societaria, in vigore dal 2012, di seguito illustrate.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS
A decorrere dal 2012 è disposto l’aumento dell’1% dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.

DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI CARBURANTI
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti misure:
1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000;
0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000;
0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000.
Si evidenzia che: a) la deduzione forfetaria è ora introdotta a regime; b) per il calcolo dell’acconto dovuto, detta deduzione non dovrà essere considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.
Infine, per favorire i rifornimenti presso i distributori di carburante con carte di pagamento, è disposta la gratuità, sia per l’acquirente che per il venditore, delle transazioni di importo inferiore a € 100.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI
Dal 2012, le imprese (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, se effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.
Quindi, se gli incassi / pagamenti dell’impresa / professionista sono effettuati esclusivamente con strumenti diversi dal contante, l’estratto conto bancario sostituisce i registri contabili.
Considerato che per i soggetti in esame è prevista la tenuta dei registri IVA e, per i professionisti anche del registro degli incassi/pagamenti o del registro delle movimentazioni finanziarie, la “semplificazione” si traduce nell’eliminazione di tali registri. Dovrà essere comunque chiarito se la stessa si estende anche al registro dei beni ammortizzabili.
Va evidenziato che ancorché quanto sopra esaminato potrebbe “apparire” una semplificazione, a carico dei predetti soggetti permangono gli ordinari obblighi previsti in relazione, ad esempio, agli elenchi clienti/fornitori, agli elenchi “black list”, alla liquidazione e versamento dell’IVA, alla determinazione del reddito per competenza (per le imprese), il cui assolvimento diverrebbe assai difficoltoso in mancanza della registrazione dei documenti da cui discendono i movimenti bancari.

INNALZAMENTO LIMITI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA
Dal 2012 sono innalzati i limiti del volume d’affari dell’anno precedente il cui mancato superamento consente alle imprese/lavoratori autonomi l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali.
Di conseguenza viene meno il disallineamento tra le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d’affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 per effetto dell’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata.
Dal 2012 si avrà pertanto:
per prestazioni di servizi: vecchio limite € 309.874,14, nuovo limite € 400.000
per altre attività: vecchio limite € 516.456,90, nuovo limite € 700.000
COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI
Dalle attività svolte dal 2012 è disposta la riduzione/abolizione dei compensi spettanti a CAF/professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modd. F24.
In particolare: a) ai CAF e professionisti abilitati spetta l’importo di € 14 per ciascun mod. 730 elaborato e trasmesso, elevato a € 26 per le dichiarazioni congiunte. È prevista la corresponsione del compenso in misura doppia (€ 13,03 x 2) per le dichiarazioni congiunte soltanto per i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale e non più anche per i CAF / professionisti abilitati;
b) non è più previsto alcun compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (mod. UNICO), IRAP e IVA;
c) non è più previsto alcun compenso agli intermediari abilitati per l’invio telematico dei modd. F24, né alle banche / poste per la trasmissione delle dichiarazioni.
È infine disposto che per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si procederà ad alcun adeguamento dei compensi spettanti sulla base delle variazioni ISTAT.

BILANCIO SEMPLIFICATO PER SRL PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE
Dal 2012 le srl prive del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato la cui struttura e le cui voci saranno individuate con un apposito Decreto.
Per tali società, quindi, il bilancio oltre che in forma ordinaria ovvero abbreviata, potrà essere redatto utilizzando uno schema “semplificato”.
Poiché la formulazione normativa fa riferimento allo “schema di bilancio” non è chiaro se tale semplificazione riguarderà anche la Nota integrativa.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
È introdotta la possibilità di esercitare l’attività professionale in forma societaria, ferma restando l’attuale modalità dell’esercizio in forma associata.
A tal fine l’atto costitutivo della società deve prevedere: 1) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine. Dette società possono comunque essere costituite per l’esercizio di più attività professionali;
2) l’ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi nonché di cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante. I soci non professionisti potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti;
3) i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi conferiti alla società, tali da garantire l’esecuzione da parte dei soci abilitati all’esercizio della professione e la possibilità per il cliente di scegliere il professionista che eseguirà la prestazione ovvero l’identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente;
4) le modalità di esclusione dalla società del socio in caso di cancellazione dal rispettivo Albo.
Dette società dovranno contenere nella denominazione sociale la dicitura “società tra professionisti” e rispettare il regime disciplinare dell’Ordine di appartenenza.
Gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione degli incarichi e ai comportamenti “ammessi” saranno disciplinati più dettagliatamente con un apposito regolamento.
È infine disposto che il compenso spettante al professionista va pattuito liberamente tra le parti, per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico professionale.

ORGANO DI CONTROLLO DI SRL E SPA
Responsabilità della società per reati amministrativi:
Nelle società di capitali è estesa la possibilità di affidare al Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo delle gestione la funzione di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione della società nonché di curare il loro aggiornamento.
L’affidamento di tale funzione ai nuovi soggetti o al già previsto “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” consente alla società di non rispondere dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio se dimostra che gli stessi sono commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

SRL e SPA: introduzione dell’obbligo/possibilità del sindaco unico:
Nelle srl è previsto l’obbligo di nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale, ferma restando la possibilità di nominare un revisore a cui affidare il controllo contabile.
Va evidenziato che rimangono confermate le disposizioni relative alla facoltà/obbligo di nomina dell’organo di controllo, in base alle quali l’atto costitutivo può (facoltà) prevedere la nomina di un sindaco ovvero di un revisore; la nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000 e per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 dei seguenti limiti: attivo di Stato patrimoniale non superiore a € 4.400.000, ricavi delle vendite e prestazioni non superiori a € 8.800.000 e numero di dipendenti occupati in media non superiori a 50 unità; se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Per le spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a € 1.000.000, l’organo di controllo, se previsto dallo statuto, può (facoltà) essere rappresentato da un Sindaco unico, scelto tra i Revisori legali iscritti nel relativo Registro. L’operatività della nuova disposizione richiede la modifica dello statuto.

COOPERATIVE E MODIFICHE STATUTARIE
Dal 2012 alle società cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati è consentito provvedere alle modifiche statutarie “imposte” da norme o leggi regolamentari che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le maggioranze individuate, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati articoli.

DEDUZIONE IRAP SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
È previsto che, per il 2012, ciascuna Regione può riconoscere una deduzione ai fini IRAP alle imprese del settore privato per le somme erogate ai dipendenti per l’incremento della produttività in attuazione degli accordi collettivi aziendali/territoriali di cui all’art. 26, DL n. 98/2011.

5 PER MILLE 2012
È previsto anche per il 2012, in base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2011, il riparto della quota del 5‰.

DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ
È confermata anche per il 2012 la detassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività ai dipendenti del settore privato, in attuazione degli accordi collettivi aziendali/territoriali.
L’individuazione dell’importo massimo agevolabile nonché del limite massimo di reddito oltre il quale non è possibile fruire dell’agevolazione è demandata ad un prossimo Decreto.
Infine, anche per il 2012 è previsto, “nei limiti delle risorse stanziate … per il … 2012”, lo sgravio dei contributi dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di “premi di produttività”; è prorogata la detassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che nel 2011 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000.

(riproduzione vietata)

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