Ago 30

Le novità del decreto sviluppo

Il 13.7.2011 è entrata in vigore la legge di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate.

Il 13.7.2011 è entrata in vigore la legge di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
È istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o Enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture individuate con apposito Decreto.
CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO
A favore dei datori di lavoro (imprese / lavoratori autonomi) che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi al 14.5.2011 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “svantaggiati”; nei 24 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “molto svantaggiati”.
CREDITO D’IMPOSTA “VISCO SUD”
È stato disposto il rifinanziamento dell’agevolazione c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI
È previsto che in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.
TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI
Relativamente alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili con modalità informatica è previsto che l’apposizione della marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve essere assolta “almeno una volta l’anno” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”.
Di conseguenza, è stato anche modificato da 3 mesi ad 1 anno il riferimento temporale della mancata esecuzione di registrazioni che comporta l’apposizione della firma digitale e della marca temporale all’atto di una nuova registrazione, con conseguente allineamento tra le modalità, cartacea e digitale, di tenuta dei libri / registri contabili.
Per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine per l’apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA
È previsto che per l’avvio di un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica.
Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Sono introdotte alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.
In particolare è disposto che “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese” l’attività di controllo di natura amministrativa nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.
È inoltre previsto che il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non può superare i 15 giorni “lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre” (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO
È soppresso l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.
Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono.
n.b: La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065.
DETRAZIONE IRPEF 36%
Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, sono abrogati gli obblighi dell’indicazione in fattura del costo della manodopera e di invio della comunicazione di inizio lavori (tale obbligo è comunque sostituito a) dall’indicazione nel mod. UNICO dei dati catastali identificativi dell’immobile, degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore), degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; b) dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento).
INCREMENTO LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
È stabilito l’aumento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:
Attività Vecchio limite Nuovo limite
Prestazioni di servizi € 309.874,14 € 400.000
Altre attività € 516.456,90 € 700.000

n.b.: Non sono stati modificati i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale che rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.
DEDUCIBILITÀ COSTI NON SUPERIORI A € 1.000
È stabilito che le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano: a) riferite a contratti a corrispettivi periodici; b) di competenza di 2 periodi d’imposta; c) di ammontare non superiore a € 1.000.
ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
È stabilito l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.
COMUNICAZIONE DI DATI GIÀ IN POSSESSO DEL FISCO / ENTI PREVIDENZIALI
È previsto che i contribuenti non sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria / Enti previdenziali dati di cui questi ultimi siano già in possesso o che possono essere direttamente acquisiti da altre Amministrazioni.
“TRASFORMAZIONE” RIMBORSI D’IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE
È prevista la possibilità di “trasformare” la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF / IRES / IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte e che sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d’imposta cui la stessa si riferisce.
RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI
È stabilito che i versamenti/adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.
Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE
È prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Va evidenziato che non disponendo di un documento equiparato alla fattura non dovrebbe essere possibile detrarre l’IVA connessa con tali spese.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE ATTI ESECUTIVI
È prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza dell’esecutività degli avvisi di accertamento. Pertanto gli avvisi di accertamento per II.DD., IRAP e IVA, notificati dall’1.10.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l’intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell’imposta accertata.
RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono previste: a) la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a € 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione; b) la necessità di prestare la garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall’individuazione dell’ammontare è escluso l’importo della prima rata); c) l’esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.
È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
È innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell’ipotesi di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE
È aumentato da € 154,94 a € 300 l’importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall’acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota. Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONE GAS
È fissata nella misura del 10% l’aliquota IVA per la somministrazione, fino a 480 mc, di gas naturale per la combustione a fini civili.
DEPOSITI FISCALI / DOGANALI
In relazione ai depositi fiscali e doganali sono previsti: a) l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’IVA; b) la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa; c) l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia.
RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È prevista la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
I beni rivalutabili devono essere posseduti alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011 nonché al versamento dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).
RICONOSCIMENTO RURALITÀ IMMOBILI
È prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93, mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.
La domanda va presentata entro il 30.9.2011 allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI
È prevista la possibilità, da parte dei soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000 per l’acquisto / ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, di rinegoziare il mutuo con applicazione di un tasso annuo nominale fisso.
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