Le novità fiscali della Finanziaria 2011 in breve
Sul S.O. n. 281 alla G.U. 21.12.2010, n. 297 è stata pubblicata la Legge 13.12.2010, n. 220, contenente la Finanziaria 2011, o meglio la c.d. “Legge di stabilità 2011”. Il testo normativo ha un “ridotto” contenuto di disposizioni fiscali in quanto le principali misure economico / finanziarie sono state inserite nel DL n. 78/2010, contenente la c.d. “Manovra correttiva”.
Leasing immobiliare e imposte indirette.
A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale.
È altresì previsto che tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d’uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare. Da ciò deriva il venir meno dell’imposta di registro dell’1% precedentemente dovuta sui canoni di leasing.
All’atto della cessione dell’immobile concesso in leasing, a seguito del riscatto da parte dell’utilizzatore, le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa.
Per i contratti di leasing in essere alla data dell’1.1.2011 è previsto il versamento in un’unica soluzione di un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali, da effettuare entro il 31.3.2011, pari alle imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell’imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
Attività di accertamento e aumento delle sanzioni ridotte.
L’attività di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 va attivata dall’Ufficio tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione.
Inoltre, l’accertamento parziale ex artt. 41-bis, DPR n. 600/73 e 54, comma 4, DPR n. 633/72 è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione di questionari.
È previsto altresì un aumento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ossia dello “sconto” fruibile per chiudere la partita con il Fisco.
Nello specifico, le nuove misure delle sanzioni ridotte “a favore” del contribuente sono individuate come di seguito schematizzato:
– Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, D.Lgs. n. 218/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/8 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/6 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Atti definibili emessi dall’1.2.2011
– Accertamento con adesione (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/4 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/3 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Atti definibili emessi dall’1.2.2011
– Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/4 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/3 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Atti emessi dall’1.2.2011
– Acquiescenza accertamento (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/4 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/3 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Atti definibili emessi dall’1.2.2011
– Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/8 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/6 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Atti definibili emessi dall’1.2.2011
– Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92):
vecchia sanzione ridotta: 1/3 delle sanzioni dovute sul tributo “concordato”
nuova sanzione ridotta: 40% delle sanzioni dovute sul tributo “concordato”
decorrenza nuova sanzione: Ricorsi presentati dall’1.2.2011
– Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97):
vecchia sanzione ridotta: 1/12 e 1/10 del minimo nuova sanzione ridotta: 1/10 e 1/8 del minimo
decorrenza nuova sanzione: Violazioni commesse dall’1.2.2011
Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo.
È previsto, a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una Università un’attività di ricerca e sviluppo, il riconoscimento di un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti per detta attività di R&S. Detto contributo non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97.
L’individuazione degli investimenti agevolati, dei possibili soggetti beneficiari nonché della misura di tale credito è demandata ad un apposito Decreto MEF.
Soppressione aumento contributivo 0,09%.
È abrogato il comma 10 dell’art. 1, Legge n. 247/2007 che prevedeva l’aumento, a decorrere dall’1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
Agevolazione piccola proprietà contadina.
L’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina, disciplinata dall’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in scadenza al 31.12.2010, è prorogata “a regime”. Si rammenta che il beneficio in esame si traduce nell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Detassazione c.d. “premi di produttività”.
È prorogata per il periodo 1.1 – 31.12.2011 l’agevolazione consistente nell’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate a titolo dei c.d. “premi di produttività”: a) per un importo massimo complessivo lordo di € 6.000; b) a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva.
Per il periodo 1.1 – 31.12.2011 è altresì previsto: 1) lo sgravio dei contributi dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di “premi di produttività” su un importo massimo annuale pari al 5% della retribuzione percepita dal lavoratore; 2) la detassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000.
Detrazione 55%.
È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.
Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 in base alle quali: a) non è necessario disporre dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione; b) in presenza di interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.
Detrazione carichi di famiglia per non residenti.
È prorogata al 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dall’art. 1, comma 1324, Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. È altresì previsto che la detrazione in esame riconosciuta per il 2011 non assume rilevanza per la determinazione dell’acconto IRPEF per il 2012.
Giochi.
Tra le numerose novità che riguardano il c.d. “gioco lecito” si segnala l’introduzione della sanzione da € 500 a € 1.000 nonché la chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni per gli esercenti che consentono la partecipazione a giochi con vincite in denaro ai minori di 18 anni.
Regime Iva cessioni immobili ad uso abitativo.
Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72 viene esteso di un anno. La disposizione è applicabile alle cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, comma 1, Legge n. 457/78.
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