Lug 1

Riproposta la rivalutazione di terreni … e partecipazioni.

Il c.d. “Decreto sviluppo” ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, fissando la data di riferimento all’1.7.2011 ed introducendo alcuni aspetti innovativi per quanto riguarda il versamento e il “recupero” dell’imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia precedentemente effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.
La rivalutazione rappresenta un’interessante opportunità in quanto consente la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni e quindi l’emersione di una minore plusvalenza al momento della successiva cessione.
LA “NUOVA” RIVALUTAZIONE
Come accennato, la “nuova” rivalutazione interessa i terreni edificabili e con destinazione agricola e le partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
A tal fine gli adempimenti necessari consistono: a) nella redazione ed asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011; b) nel versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
n.b.: La redazione della perizia di stima asseverata nonché il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.6.2012.
L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24 in un’unica soluzione entro il 30.6.2012 oppure, in alternativa, in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2012 applicando alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:
1° rata : entro il 30.6.2012;
2° rata : entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012;
3° rata : entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012.
La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva. Il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venire meno la validità della rivalutazione e comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.
n.b.: In caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI / PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATI
Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione.
In tal caso è necessario:
a) disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2012;
b) calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore alla data di riferimento (1.7.2011).
Coloro che hanno effettuato la rivalutazione all’1.1.2010 e scelto il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva in base al quale la 2° e la 3° rata (maggiorate degli interessi del 3%) scadono, rispettivamente, il 31.10.2011 e il 31.10.2012, procedono ora alla rivalutazione del medesimo bene all’1.7.2011 e possono non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all’1.1.2010.
Diversamente da quanto previsto per le precedenti rivalutazioni:
– è ora consentito utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. Il contribuente quindi è tenuto a versare soltanto la differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore rivalutato e l’imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione dello stesso bene;
– ovvero richiedere il rimborso, entro 48 mesi dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata, dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni qualora il contribuente non si avvalga della “compensazione” di cui al punto 1 e quindi provveda al versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione.
(riproduzione vietata)

New elaborata con la collaborazione di SEAC SPAZIO AZIENDE

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